Condominio. Criteri di riparto delle spese afferenti a servitù costituita in favore delle sole proprietà esclusive. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12259 del 9 maggio 2023)

In materia di condominio, la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio, sia con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, con conseguente criterio di ripartizione legale di quest'ultime fondato sulle quote di proprietà; tuttavia, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le suindicate spese debbano essere ripartite in quote uguali tra i condomini.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala più che per avere a che fare con un diritto di servitù in favore delle proprietà dei singoli condomini, per il fatto di aver valutato positivamente la legittimità della clausola del regolamento condominiale che abbia ripartito le spese afferenti alla gestione del fondo servente in quote eguali tra i condomini e non già in base alle quote millesimali (cfr. nello stesso senso, Cass. civile, sez. VI del 2013 n. 22824). la natura contrattuale del regolamento infatti impone che ciascuno dei condomini abbia prestato il proprio consenso alla relativa prescrizione.

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