Causalità materiale e causalità giuridica: definizione del nesso eziologico. (Cass. Civ., Sez. III, n. 15991 del 21 luglio 2011)

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, giusta disposto dell'art. 1221, comma I, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia scolpisce in maniera netta la differente struttura tra causalità materiale e causalità giuridica. La prima operante sotto il profilo della riconducibilità dell'evento ad una specifica condotta umana, la seconda sul differente piano della riconducibilità delle conseguenze pregiudizievoli a detta condotta.

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