Il giudizio di causalità giuridica



La seconda fase dell'analisi del nesso di causalità prende in considerazione il collegamento tra il fatto dannoso e le sue conseguenze, ed è volta a delimitare l'area del danno risarcibile (soprattutto al fine di contenere il novero delle pretese risarcitorie: cfr. in tema di responsabilità medica Cass. Civ., Sez. III, 15991/11). Al riguardo debbono considerarsi gli artt. 1223 e 1227, II comma, cod. civ. dettati nell'ambito della responsabilità contrattuale, ma applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo dell'art. 2056 cod. civ. .La prima tra le citate disposizioni delinea l'area del danno risarcibile, prevedendo che il risarcimento debba comprendere tanto la perdita subita (c.d. danno emergente) quanto il mancato guadagno (c.d. lucro cessante) che siano conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo. Come precisato dalla giurisprudenza, l'art. 1223 cod. civ. circoscrive l'ambito del danno risarcibile secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili non solo i danni che sono immediati e diretti, ma anche quelli che sono mediati e indiretti, purchè rientrino, secondo un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza, nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II, 971/00). E' stato messo a fuoco come la causalità civile in questo senso possa essere caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto al giudizio di causalità penale (Cass. Civ. Sez. III, 21619/07). Questo aspetto possiede una speciale valenza in riferimento alla valutazione delle conseguenze relative ad un intervento medico, le cui implicazioni non consentono per lo più di addivenire a giudizi sicuri e trancianti. In tema di danno scaturente da utilizzo di emoderivati infetti il tema è stato affrontato specificamente (Cass. Civ. Sez. Unite, 581/08), essendosi rilevato come l'onere della prova della provenienza del sangue gravi anche sulla struttura sanitaria, vincolata alla c.d. "tracciabilità".

Di particolare rilievo è l'evoluzione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo all'ampiezza dei danni risarcibili alle c.d. vittime secondarie dell'illecito. Si tratta, in particolare, della situazione di chi risente un pregiudizio non già per essere stato la vittima diretta del fatto dannoso, ma in conseguenza di quanto patito da soggetti differenti. Si pensi, ad esempio, al danno, patrimoniale e morale, sofferto dai familiari della vittima, gravemente menomata a seguito di un fatto illecito. Al riguardo, la giurisprudenza ha recentemente mutato in modo radicale il proprio orientamento. Invero, mentre in passato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4186/98) escludeva la risarcibilità di tali danni, adducendo che si trattasse non già di conseguenze immediate e dirette dell'illecito, come richiesto dall'art. 1223 cod. civ. , bensì soltanto di danni riflessi o "di rimbalzo" nota1, attualmente riconosce la loro natura di danni diretti, riconducibili all'evento dannoso dal criterio della causalità giuridica, secondo l' id quod plerumque accidit (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1516/01).

La seconda disposizione da considerare, contenuta nel II comma dell'art. 1227 cod. civ., prevede, poi, che non sia dovuto alcun risarcimento per i danni che il creditore, (quindi nell'ambito della responsabilità civile, il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Per apprezzare l'effettiva portata della richiamata disposizione, occorre preliminarmente considerare il rapporto sussistente tra la stessa e quella contenuta nel primo comma del medesimo articolo.

Orbene, è ormai pacifico che tanto la ratio quanto il fondamento logico-sistematico dei due enunciati normativi dell'art. 1227 cod. civ. sono distinti ed autonomi. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12267/92 ), l'art. 1227 cod. civ., applicabile anche in materia di responsabilità aquiliana per il richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ. , distingue a seconda che la relativa violazione attenga alla fase produttiva dell'evento dannoso (I comma) ovvero che sia successiva al verificarsi del danno (II comma). Nel primo caso, l'incidenza del danno grava sul danneggiato in proporzione del suo grado di colpa e limita o esclude il risarcimento del danno che è causato in tutto o in parte dallo stesso danneggiato. Nel secondo caso, è esclusa la risarcibilità dei maggiori danni ricollegabili al mancato uso, da parte del danneggiato, dell'ordinaria diligenza correlata con uno specifico dovere di correttezza.

Il I comma riguarda l'ipotesi in cui il comportamento del creditore-danneggiato abbia contribuito sul piano causale a produrre l'evento dannoso e, in materia di concorso di cause, rappresenta una specificazione della più generale previsione di concorso di più autori nel fatto dannoso, di cui all'art. 2055 cod. civ. . La particolarità sta nel fatto che nell'art. 1227 cod. civ., il criterio di ripartizione fondato sulla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze derivate impedisce che il danneggiato possa ottenere il risarcimento di quella porzione di danno che egli stesso si è cagionato.

Il II comma presuppone che l'evento dannoso (che, per il combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., può consistere nell'inadempimento o in un illecito aquiliano) si sia già prodotto e sia per intero addebitabile sotto il profilo causale al creditore-danneggiante. Controversa è la collocazione sistematica del criterio della irrisarcibilità dei danni evitabili, di cui al II comma.

Due sono gli orientamenti prospettatisi. Secondo l'impostazione c.d. causalistica, smentita e abbandonata dalla giurisprudenza più recente, il principio della irrisarcibilità del danno costituirebbe un semplice corollario del principio di causalità giuridica, consistente nella consequenzialità immediata e diretta, codificato nell'art. 1223 cod. civ. .Il danno sarebbe risarcibile ai sensi del capoverso dell'art. 1227 cod. civ. quando, e solo quando, il fatto del debitore, o dell'autore dell'illecito aquiliano, perda rispetto all'evento dannoso la necessaria efficienza causale, dal momento che la colpevole inerzia del danneggiato è da sé sola idonea riprodurre l'evento dannoso, e cioè quando sia la causa unica, diretta ed esclusiva del danno . L'adesione a questo indirizzo comporta conseguenze di rilievo anche con riguardo al comportamento esigibile da parte del danneggiato. Invero, le sentenze che si pongono in linea con l'orientamento in esame escludono l'esigibilità di qualsiasi comportamento di segno positivo in capo al danneggiato, imponendogli solo ed esclusivamente di non aggravare con il fatto proprio le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5766/94 ).Viceversa, secondo l'impostazione c.d. equitativa, la fattispecie astratta, contemplata nel II comma dell'art. 1227 cod. civ. , presuppone che l'evento dannoso si sia già prodotto e che sia, sotto il profilo causale, interamente addebitabile al debitore (ovvero all'autore dell'illecito aquiliano). Pertanto, esulando la norma dalla disciplina del nesso causale, essa riguarda esclusivamente l'estensione del danno risarcibile. La previsione normativa del capoverso dell'art. 1227 cod. civ. presuppone già verificato il fatto dannoso e concerne esclusivamente la estensione della responsabilità di fronte all'inerzia colposa del creditore. Il fatto dannoso si è già verificato ed è, in quanto tale, unicamente addebitabile al danneggiante o al debitore, ma per inderogabili esigenze equitative e di moderazione della responsabilità del debitore, l'ordinamento non ritiene risarcibili quelle particolari ripercussioni patrimoniali che, pur essendo immediate e dirette, avrebbero potuto essere evitate se il creditore si fosse comportato usando l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. III, 842/02).

Secondo tale impostazione, la disposizione di cui all'art. 1227 cod. civ. ha una funzione autonoma rispetto al 1223 cod. civ. , infatti:
  • l'art. 1223 cod. civ. ha lo scopo di espungere dall'area della risarcibilità quelle conseguenze che non siano collegate all'evento dannoso da un nesso di consequenzialità immediata e diretta. Trova la propria radice sistematica nei principi di causalità giuridica.
  • l'art. 1227, II comma, cod. civ. ha il diverso scopo di filtrare quelle conseguenze che, pur qualificabili come dirette ed immediate (quindi risarcibili ex 1223 cod. civ. ), avrebbero potuto essere scongiurate con una azione contraria del danneggiato, volta a mitigare il danno.

La tesi in esame trova il suo referente sistematico nei principi di correttezza e buona fede oggettiva che, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ. , debbono governare il rapporto obbligatorio e, più specificamente, nell'onere di ciascuna parte del rapporto obbligatorio di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico. Secondo tale orientamento, il danneggiato è tenuto a compiere tutte quelle attività che valgono a circoscrivere il pregiudizio causato dall'altra parte, impedendone, con un comportamento di segno positivo, l'ulteriore espansione. Inoltre, per la giurisprudenza, il limite all'onere di intervento del creditore-danneggiato è, in ogni caso, segnato dall'esclusione di quelle iniziative che comportino un impegno anomalo ed eccessivamente gravoso ovvero attività straordinarie, eccezionali o rischiose (come, ad esempio, un'azione giudiziale), oppure altre iniziative che implichino rischi o un rilevante sacrificio economico.

Così, la diligenza che l'art. 1227, II comma, cod. civ. impone al creditore-danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 842/02 ):
  • non può esorbitare da un'attività personale agevole;
  • non può richiedere rilevanti sacrifici economici;
  • non può imporre spese straordinarie per la conservazione del patrimonio;
  • non può comportare la cessazione della propria attività imprenditoriale.

Esempi:
  • sprigionatosi un incendio in un immobile, il locatore non è tenuto a partecipare alle operazioni di spegnimento, ben potendosi limitare a chiamare i vigili del fuoco (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 9874/97 );
  • nel caso in cui un agricoltore abbia subito gravi danni ad un frutteto a causa dell'invasione di lepri, provenienti da una limitrofa zona di ripopolamento dell'amministrazione provinciale, non è possibile sostenere che il danno avrebbe potuto essere evitato con l'attività di recinzione del fondo in questione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3250/96);
  • il proprietario di un'autovettura di vecchia costruzione, perciò di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata in un sinistro stradale, non è tenuto a venderla e ad acquistarne un'altra dello stesso tipo, parimenti usata (pretendendo dal responsabile del danno, a titolo di risarcimento, la differenza di prezzo), ma può farla riparare in modo tale che funzioni come prima, chiedendo al danneggiante l'importo della riparazione, anche se più oneroso (Appello di Lecce, 17/02/1997).

Note

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L'espressione era tratta dall'esperienza francese, par ricochet.
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