Cassazione Civile Sezione II, n. 7505/02. Responsabilità del notaio e art. 28 della legge notarile
Non sussiste violazione dell' articolo 28 della legge notarile, che vieta di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all' ordine pubblico, nè dell' articolo 54, del regio decreto n. 1326 del 1914, che prevede che il notaio non può rogare atti nei quali intervengono persone che non siano assistite o autorizzate nel modo espresso previsto dalla legge, in caso si imputi al notaio di aver ricevuto un atto - nel quale è intervenuto un mandatario - senza aver previamente accertato che il mandante era fallito.