Cassazione Civile n.10886 del 25/07/2002. Art.146 L. 89/1913 e fatti non idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione disciplinare

Poiché l'art. 146 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 prevede che l'azione disciplinare contro i notai si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, "ancorché vi siano stati atti di procedura", l'inizio del procedimento disciplinare, la contestazione delle infrazioni, le pronunce del consiglio notarile o del tribunale e quelle emesse in sede di appello non producono l'interruzione della prescrizione, sicché non incidono sul decorso del relativo termine (nella specie, era stata applicata la sanzione della censura a seguito di una violazione disciplinare non integrante reato, per avere il notaio, dopo essere stato trasferito ad altra sede, mantenuto il recapito nella precedente).

Commento

Una volta di più ribadito il costante orientamento della S.C. secondo la quale il termine di prescrizione quadriennale di cui all'art.146 l.n. non viene interrotto dal compimento di atti processuali, in essi compresa la pronunzia non ancora passata in giudicato.

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