Cassazione Civ., Sez. II, n. 1228/2003. Responsabilità professionale del notaio: ricade nei limiti dell'ordinaria diligenza del notaio la preventiva verifica della procura speciale.

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare la preventiva verifica della procura speciale esibita da uno dei compratori costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dai clienti e, quindi, ricompreso nel rapporto di prestazione d'opera professionale. Chi intende acquistare un bene, infatti, mira a realizzare un acquisto valido e pienamente efficace. In vista di tale risultato, ancorché non si possa pretendere che il notaio adotti tutti i possibili accorgimenti che valgano a rendere quell'acquisto inoppugnabile e inattacabile sotto ogni aspetto, non eccede dai limiti dell'ordinaria diligenza e risponde anche a una elementare esigenza ritenere che il notaio controlli se la volontà negoziale promani da soggetti giuridicamente in grado di manifestarlo.

Commento

La pronunzia pone una specificazione della condotta diligente che deve essere tenuta dal professionista nell'espletamento dell'incarico demandatogli. In tale ambito, appare di tutta evidenza come il controllo della regolarità della procura costituisca un presupposto indefettibile per addivenire alla stipulazione di un trasferimento immobiliare, presupposto che il notaio è tenuto a verificare.

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