Cass.Civ., Sez.II, n.6323/2003. Sufficienti le tabelle condominiali per l' individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini.

L'obbligazione dei condomini di contribuire alle spese condominiali non sorge per effetto della delibera dell'assemblea di ripartizione dei contributi, che è rivolta soltanto a determinare le quote di ciascuno e che, comunque, non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante: delibera che può anche mancare ove esistano le tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il risultato di una semplice operazione matematica.
Pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento delle spese è il proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori approvati.

Commento

La pronunzia chiarisce come il fatto generatore dell'obbligazione del pagamento dellla quota parte delle spese condominiali spettanti al singolo condomino sia semplicemente l'intervenuta esecuzione delle opere deliberate. Debitore deve pertanto essere considerato colui che risulta essere proprietario dell'unità immobiliare in detto momento, a prescindere dal tempo in cui abbia luogo l'eventuale deliberazione assembleare di ripartizione delle dette spese.

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