Cass. Civ., sez. III, n. 7996 /2005. Omissione degli accertamenti catastali da parte del notaio e diritto all'integrale ristoro.

Il notaio che nonostante l'esistenza di un formale incarico non limitato soltanto al rogito dell'atto e all'autenticità delle firme, ma esteso anche alla verifica della piena proprietà e libertà delle aree, non abbia effettuato le visure catastali presso la competente conservatoria incorre in una inescusabile omissione, che lo rende contrattualmente responsabile verso le parti dell'accordo.
E' pertanto immotivata la limitazione nella quantificazione del risarcimento del danno conseguente alla responsabilità esclusiva del professionista, in quanto viola il principio sancito dall'art. 1223 c.c., che postula la necessità di una completa ed incondizionata restituito in integrum del patrimonio del creditore ingiustamente vulnerato nella sua originaria consistenza in tutti i casi di inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del debitore.

Commento

Il notaio che abbia omesso di compiere gli accertamenti ipocatastali preliminari alla stipulazione di un atto è responsabile dei danni relativi all'esistenza di formalità pregiudizievoli. Tale conclusione, che la pronunzia in esame connette al conferimento di specifico incarico professionale, sussisterebbe comunque, indipendentemente da esso. In questo senso non pare rilevante la distinzione tra stipulazione di atto pubblico e semplice attività di autenticazione di scrittura privata, ogniqualvolta, in tale ultima ipotesi, il professionista si fosse occupato della predisposizione dell'intera pratica.

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