Cass. Civ., Sez. III, n. 15726 del 2 luglio 2010. La responsabilità professionale del notaio e l'esecuzione delle visure: rilevanza dell'esonero da parte del cliente.

L'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma II,c.c. e della buona fede.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non ci si può trincerare dietro l'esonero dall'esecuzione delle visure quando esso comunque si sostanzi nel venir meno della diligenza professionale. La S.C. sancisce la prevalenza della regola di cui all'art.1176 cod.civ. anche nell'ipotesi di manleva rilasciata dal cliente.

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