Cass. Civ., sez. II, n. 5551/2005. Trasformazione della detenzione in possesso.

La presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. Ne consegue che se il godimento dell'immobile è iniziato in base a comodato precario per ragioni di servizio non è sufficiente a farne desumere la trasformazione in possesso utile per l'usucapione la mera mancata restituzione delle chiavi, unitamente al ricovero nell'immobile (peraltro solamente in alcuni locali) di animali per un tempo limitato, e alla presenza “in loco” di un cane alla corda.

Commento

L'interversione del possesso deve comunque sostanziarsi o nella causa proveniente da un terzo o dall'opposizione del detentore. Quest'ultima consiste in una comunicazione di quest'ultimo diretta al proprietario con la quale deve essere manifestato l'intento di continuare a tenere la cosa non già riconoscendo il possesso altrui, bensì come propria.

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