Cass. Civ., sez. I, n. 12314/2007. Rilevanza del ripristino della coabitazione ai fini della riconciliazione.

Per riconciliazione si intende una situazione di completo e definitivo ripristino della convivenza coniugale, mediante la ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e sono alla base del consorzio familiare. Particolare rilievo va attribuito alla ripresa della coabitazione, che, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale, tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato. L'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi, quindi, è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto all'avvenuta riconciliazione, con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, è tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo.

Commento

La rilevanza della decisione va posta in relazione al fatto che la riconciliazione possiede l'effetto di ripristinare la comunione legale dei beni tra i coniugi, comunione che fosse cessata in esito all'intervenuta omologazione del provvedimento giudiziale di separazione personale degli stessi (Cass. 11418/98). Evidenti le conseguenze in relazione al regime degli acquisti operati successivamente alla riconciliazione da uno solo dei coniugi già separati e, soprattutto, alle conseguenze in ordine alla circolazione susseguente.

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