Attività di straordinaria amministrazione e autorizzazione per le attività da compiersi in nome e per conto del minore sotto tutela. Costituzione in giudizio per finalità risarcitorie connesse al venir meno del genitore per fatto lesivo del terzo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8461 del 27 marzo 2019)

In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la prospettazione del ricorrente, il Giudice di merito avrebbe omesso di rilevare l’assenza di autorizzazione del giudice tutelare alla costituzione in giudizio del minore d'età, sia prima della morte dei genitori sia dopo il loro decesso a seguito del quale si era costituito il tutore, ciò che avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del giudizio. Ha tuttavia osservato la S.C. che l’azione risarcitoria proposta tende a ricostituire il patrimonio leso, potendo pertanto essere annoverata fra gli atti di ordinaria amministrazione, oltretutto con valenza accrescitiva. Ne scaturisce come non fosse necessaria, ai fini dell'instaurazione ovvero della prosecuzione del giudizio, l’autorizzazione del giudice tutelare. Al di là del caso contingente, importante è l'enunciazione dei criteri alla cui stregua la Cassazione reputa che un atto possa essere qualificato come ricadente nell' "ordinaria amministrazione". Infatti sarebbe richiesta la contemporanea sussistenza di tre requisiti, il primo dei quali giuridico (tale la finalizzazione dell'atto alla conservazione del patrimonio), gli ulteriori due aventi invece carattere spiccatamente economico ("valore economico non particolarmente elevato" e "margine di rischio modesto"). Ma chi, di grazia, sarebbe deputato a valutare tali due ultimi parametri?

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