Negozi ad effetti reali e negozi ad effetti obbligatori



La distinzione tra negozi ad efficacia reale e negozi ad effetti obbligatori, nell'ambito di quelli aventi carattere patrimoniale, è relativa alle conseguenze che si producono in esito al perfezionamento dei medesimi.

Se, una volta concluso l'atto negoziale, l'effetto che ne scaturisce è costitutivo, modificativo (traslativo), estintivo di un diritto reale esso si può dire appartenente alla prima specie. Si pensi a tal proposito alla vendita, alla permuta che determinano il trasferimento del diritto tra le parti.

Si ponga mente anche alla cessione onerosa del diritto di credito che, pur non avendo ad oggetto un diritto reale, in ogni caso sortisce il medesimo effetto traslativo. Il diritto relativo (il credito) viene trasferito pur sempre in omaggio al principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod.civ. .

Se, al contrario, l'atto determinasse  l'insorgenza in capo ad una delle parti di un mero obbligo (come accade ad esempio per il contratto di mandato, di appalto etc., in cui rispettivamente il mandatario si impegna a porre in essere una determinata attività per conto del mandante, l'appaltatore si obbliga a realizzare una determinata opera commessagli dall'appaltante) ci si troverebbe di fronte ad un atto ad effetti puramente obbligatorinota1 .

Si discute, in alcune ipotesi, dell'efficacia della vendita. Quand'essa infatti abbia ad oggetto cose future, cose altrui o cose determinate soltanto genericamente (artt. 1472 , 1478 cod.civ.) il trasferimento della proprietà, dunque l'effetto reale, non può evidentemente esplicarsi subito. Ciò ha indotto parte della dottrina a qualificare queste ipotesi come vendite "obbligatorie"nota2. Secondo l'opinione oggi preferibile, tuttavia, anche in questi casi, l'efficacia reale continuerebbe ad assistere le fattispecie: si fa menzione a questo proposito al meccanismo effettuale degli effetti reali differiti nota3. Nel momento in cui la cosa viene ad esistenza, ne viene automaticamente trasferita la proprietà all'acquirente. Questo risultato si produrrebbe in virtù dell'efficacia traslativa immediata del consenso precedentemente espresso, senza che vi fosse bisogno di alcun ulteriore atto: donde il differimento degli effetti, pur sempre reali. La questione che, come è evidente, assume speciale importanza, data la diffusione del tipo contrattuale, verrà assoggettata a separata disamina.

Può definirsi infine atto negoziale ad efficacia variabile la donazione. L'art. 769 cod.civ. prevede che l'effetto dell'arricchimento del donatario possa essere conseguito non soltanto disponendo con efficacia immediata di un diritto, ma anche in forza dell'assunzione di una obbligazionenota4 .

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.239.
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nota2

Messineo, Il contratto in genere, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.68.
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nota3

Cfr.Camardi, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.630.
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nota4

Biondi, voce Donazione, in N.sso Dig.it., vol.VI, Torino, 1975, p.243.
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Bibliografia

  • BIONDI, voce Donazione (dir. romano e dir. civile), Torino, N.mo Dig. it., VI, 1975
  • CAMARDI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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