Assenza del consenso informato e risarcimento del danno in conseguente ad intervento operatorio infausto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19731 del 19 settembre 2014)

Il fondamento del consenso informato si configura come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idonea a ledere diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali: ne consegue che è viziata la motivazione della sentenza di merito che da un lato presuppone che il consenso informato non debba investire anche i rischi dello intervento sanitario allorché essi non siano letali, pur avendo un alto livello di probabilità statistica e d'altro lato ritiene non dovuta la informazione in presenza di una percentuale statistica di mortalità dell’uno per cento, perché fenomeno prossimo al fortuito, mentre la valutazione del rischio appartiene al titolare del diritto esposto, e cioè al paziente e costituisce una operazione di bilanciamento che non può essere annullata in favore della parte che interviene sia pure con intenti salvifici.

Commento

(di Daniele Minussi)
Per la S.C. in ogni caso chi si sottopone a cure mediche ha diritto di essere messo in grado di conoscere la portata della operazioni e di esprimere il proprio consenso informato. Non può dunque essere escluso il risarcimento del danno non patrimoniale in capo all'erede per l'esito letale dell'intervento operatorio.

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