Agevolazioni "prima casa" e successione ereditaria. Spetta al contribuente invocarle in sede di presentazione della denunzia di successione, eventualmente anche integrativa, entro dodici mesi dall'apertura della successione. (Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 20132 del 24 settembre 2020)

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. prima casa per l’imposta sulle successioni e le donazioni la situazione di fatto acquisibile dall'Amministrazione finanziaria non rileva. Il diritto all'agevolazione della casa adibita a residenza familiare spetta al titolare del beneficio solo se sussistono le condizioni di legge che devono essere comunque espressamente invocate dal richiedente. Trattasi di norma agevolativa, quindi di stretta interpretazione, ed è onere del contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando eventualmente una dichiarazione di successione integrativa o modificativa, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 346/1990 entro 12 mesi dall'apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le agevolazioni "prima casa" competono non soltanto all'acquirente di un'abitazione che dichiari di assumerla come propria residenza, ma anche a colui che riceva in donazione o erediti un immobile alle medesime condizioni. A tal fine, in sede ereditaria, quello che conta e che la dette agevolazioni (che nell'ipotesi di successione ovvero di donazione consistono nella corresponsione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e non proporzionale complessivamente determinate nel 3% sul valore catastale) siano comunque invocate in sede di presentazione della denunzia di successione, entro il termine di un anno a far tempo dal giorno dell'apertura della successione. Cosa fare nell'ipotesi in cui il contribuente se ne fosse dimenticato? Egli ben potrebbe presentare una denunzia si successione integrativa o modificativa: a patto comunque che tale ulteriore denuncia sia presentata sempre entro nel riferito termine di un anno.

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