Trust familiare


N. 30.135 di repertorio. N. 7.141 di raccolta.
Atto istitutivo
"ALBA TRUST"
REPUBBLICA ITALIANA
Il quattordici aprile duemiladieci, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dottor Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, e alla presenza dei testimoni Vallesi Donatella, nata a Scandicci il 19 dicembre 1965 e residente in Montelupo Fiorentino, Viale Umberto I n. 24 e Stabile Mery, nata a Empoli il 12 maggio 1975 ed ivi residente in Via Oreste Montanelli n. 7/F.
Sono personalmente comparsi:
- Chiti Giampiero, nato a Pistoia l'8 gennaio 1961 e residente in Agliana, Via Giacomo Puccini n. 140 (codice fiscale CHT GPR 61A08 G713P) cittadino italiano, d’ora in avanti, ove del caso, indicato come Disponente, coniugato in regime di separazione dei beni;
- Marmora Franco, nato a Rheinfelden (Svizzera) il 18 aprile 1965 e residente in Lamporecchio, Via Cerbaia n. 372 (codice fiscale MRM FNC 65D18 Z133G), cittadino italiano, d’ora in avanti, ove del caso, indicato come Trustee, di stato civile libero.
Dell’identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipula del presente atto Chiti Giampiero
premette che :
1) egli è titolare dell'intero capitale sociale di ciascuna delle seguenti società a responsabilità limitata:
a) FOCUS IMPIANTI S.R.L., con sede in Agliana, Via Giorgio La Pira, con il capitale sociale di euro 100.000.=, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia 01677200477;
b) S.I.E. S.R.L., con sede in Agliana, Via Giorgio La Pira, con il capitale sociale di euro 100.000.=, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia 00409290475;
2) egli è coniugato con Risaliti Claudia, nata a Pistoia il 17 agosto 1963, dalla quale ha avuto i figli Chiti Alberto, nato Prato il 7 maggio 1994 e Chiti Barbara, nata a Prato il 3 febbraio 1998;
3) è intendimento del Disponente quello di istituire mediante il presente atto un Trust, trasferendo al trustee di esso la titolarità dei beni di cui al precedente punto 1) per le finalità di cui al successivo punto 6);
4) il Disponente ovvero soggetti terzi (questi ultimi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 3) potranno in seguito e con atti separati trasferire al Trustee del Trust istituito mediante il presente atto altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
5) i beni di cui ai precedenti punti 1 e 4 sono e saranno in esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di gestire quanto gli viene trasferito secondo le disposizioni di questo atto;
6) la ragione dell’istituzione del Trust di cui al presente atto è quella di conservare e di incrementare il valore dei Beni in Trust, assicurando il godimento dei frutti e dei beni capitali del trust fund ai Beneficiari individuati nell’art. 4 e nella Parte IV del presente atto, senza che le vicende personali del Disponente possano influire su di essi;
7) al riconoscimento del Trust istituito da questo atto si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Tanto premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale, Chiti Giampiero
DICHIARA QUANTO SEGUE
Parte I :
Disposizioni Generali
Art. 1) Istituzione e denominazione del Trust; momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità
Chiti Giampiero dichiara di istituire per mezzo di questo atto un Trust, denominato "ALBA TRUST".
Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione del presente atto.
Il Trust è irrevocabile.
Art. 2) Individuazione del Disponente; suoi poteri
Il Disponente è Chiti Giampiero.
Il Disponente potrà esercitare i poteri a lui spettanti in base al presente atto per tutta la durata della sua vita nel qual caso il suo potere si estinguerà, a meno che il medesimo risulti da questo atto attribuito ad altro soggetto.
Art. 3) Successivi apporti al Trust
Il Disponente potrà, successivamente al presente atto, trasferire beni e diritti al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust e regolati dalle disposizioni di questo atto.
Qualunque soggetto terzo potrà (senza però assumere la qualità di Disponente) trasferire beni e diritti al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust e regolati dalle disposizioni di questo atto, purché vi sia il consenso scritto del Disponente.
Art. 4) Individuazione dei Beneficiari (rinvio); nozione di Beneficiario di Reddito, di Beneficiario Finale e di Beneficiario Attuale
I Beneficiari del Reddito (cioè i soggetti aventi diritto, durante l’esistenza del Trust, a godere di Beni in Trust e/o a riceverne le utilità economiche) e i Beneficiari Finali (cioè i soggetti aventi diritto, alla fine del Trust, a ricevere Beni in Trust che risultino non ancora attribuiti a Beneficiari di Reddito) sono i soggetti indicati nella Parte IV del presente atto.
Le clausole del presente atto che utilizzano il termine “Beneficiario Attuale” devono intendersi riferite al soggetto che, se il Trust finisse nel momento in cui è prevista l’attività descritta dalla clausola stessa, ne sarebbe Beneficiario Finale.
Le clausole del presente atto che utilizzano genericamente il termine “Beneficiario” devono invece intendersi come riferite, indifferentemente, sia al Beneficiario del Reddito che al Beneficiario Finale, salvo che dal contesto risulti diversamente.
Art. 5) Individuazione dei Beni in Trust
Sono Beni in Trust:
I) le partecipazioni sociali al punto 1) della premessa;
II) ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, il Disponente o un soggetto terzo trasferisca al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust, come meglio specificato nell’art. 3;
III) ogni somma che il Trustee riceva in forza di tali diritti;
IV) i frutti prodotti;
V) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.
I Beni in Trust sono in proprietà e titolarità del Trustee, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.
Art. 6) Individuazione del Trustee
L’ufficio di Trustee del Trust è inizialmente ricoperto da Marmora Franco, che accetta.
I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.
Art. 7) Individuazione del Guardiano
Finché il soggetto legittimato, così come individuato dall’art. 36, non avrà provveduto alla nomina di un Guardiano, il presente Trust avrà esecuzione senza Guardiano e tutte le clausole di esso prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno, pertanto, applicazione.
I diritti e gli obblighi del Guardiano, la composizione dell’ufficio e la successione nel medesimo sono disciplinati nella Parte III di questo Atto.
Art. 8) Durata del Trust
Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte V del presente atto, alla data del decesso del Disponente, se a tale data Chiti Alberto avrà compiuto 40 (quaranta) anni.
Qualora invece, alla data del decesso del Disponente, Chiti Alberto sia di età inferiore a 40 (quaranta) anni, il Trust esaurirà i propri effetti alla data in cui egli avrà compiuto 40 (quaranta) anni.
In nessun caso, però, il presente Trust potrà avere una durata eccedente i 90 (novanta) anni.
Art. 9) Nozione dei termini capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”)
In questo atto i termini “capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”) si riferiscono, rispettivamente, all'idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.
La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di quest'atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia su richiesta di qualsiasi interessato.
Il rifiuto del soggetto, della cui inidoneità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta l’automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.
Art. 10) Forma degli atti
Gli atti di cui agli artt. 3 (consenso a ulteriori apporti effettuati da soggetti diversi dal Disponente), da 29 a 31 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee), 33 (divieto del Guardiano al Trustee di compiere determinati atti), da 36 a 38 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Guardiano), 41 e 42 (nomina di Beneficiari), 44 (variazione di Beneficiari) debbono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità.
Art. 11) Legge regolatrice del Trust
Il Trust è regolato dalla legge di Jersey – Isole del Canale, e cioè dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni, con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.
Art. 12) Legge regolatrice dell'amministrazione
Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.
Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e a essere trasferiti ai Beneficiari.
La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.
Art. 13) Riservatezza
Salvo quanto disposto da quest'atto e/o dalla legge regolatrice del Trust e/o dal provvedimento di un Giudice o per altra causa, e salvo che ciò sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, il Trustee è tenuto a non comunicare a chicchessia alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.
Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari Finali al termine del Trust.
Art. 14) Libro degli eventi; effetti verso i terzi
Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il Libro degli eventi del Trust, vidimato in data odierna dal medesimo Notaio che riceve il presente atto.
Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni attribuzione e/o pagamento eseguiti in favore di Beneficiari.
In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia prescritta in questo atto o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
Il Libro degli eventi del Trust sarà custodito dal Trustee.
Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del Trust.
Parte II
Il Trustee
Art. 15) Poteri del Trustee
Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.
Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.
Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
Il Trustee non può, senza avere ottenuto il consenso del Disponente, o, in mancanza del Disponente, il Guardiano o, in mancanza del Guardiano, i Beneficiari Attuali a maggioranza calcolata per capi (con prevalenza del voto del più anziano di età in caso di parità):
- alienare a qualsiasi titolo le partecipazioni nelle società a responsabilità limitata indicate al punto 1) della premessa, né costituirle in pegno o in usufrutto;
- alienare a qualsiasi titolo o costituire in garanzia eventuali immobili che vengano a fare parte del trust fund.
Il Trustee è privo del potere di anticipazione (power of advancement) previsto dalla legge regolatrice.
Art. 16) Indicazioni al Trustee
Nell'esercizio della propria discrezionalità, il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano o di Beneficiari come manifestategli per iscritto, e a esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.
Il Trustee può convocare i Beneficiari quando lo ritiene opportuno per conoscere le loro opinioni.
Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in quest'atto, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.
Art. 17) Investimenti del Trustee
In quanto fra i Beni in Trust siano incluse somme di denaro, titoli o altri strumenti finanziari, il Trustee curerà che siano investiti nelle forme che egli riterrà più idonee ad assicurare loro un’adeguata redditività senza correre elevati rischi di perdita del capitale.
Le somme necessarie alla gestione ordinaria del Trust saranno accantonate in apposito libretto o conto corrente o in altro modo idoneo allo scopo, accesi in ossequio alle modalità di cui all’art. 20.
Art. 18) Pagamento di imposte
Il Trustee, impiegando a tal fine le disponibilità del Trust e comunque i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.
Art. 19) Conflitto di interessi
Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse, né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il Disponente o, in mancanza, il Guardiano, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.
Art. 20) Separazione patrimoniale
Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui Beni in Trust o li abbia confusi con i propri beni personali, i Beneficiari e il Guardiano avranno a disposizione i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Art. 21) Custodia
Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.
Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.
Il Trustee può intestare Beni in Trust a fiduciari, purché ne mantenga il controllo.
Art. 22) Partecipazioni in società
Qualora fra i Beni in Trust vi siano partecipazioni in società, il Trustee ha l'obbligo di esercitare i relativi diritti al fine di assicurarne una gestione ottimale.
Prima di esercitare i diritti sociali - e, in particolare, prima di prendere parte a un'assemblea - il deve consultarsi con il Disponente e in mancanza con il Guardiano circa la linea da seguire, i voti da esprimere, le deleghe da rilasciare e ogni altra modalità relativa all’esercizio del diritto di voto.
Qualora il Disponente o in mancanza il Guardiano non esprimano validamente la propria volontà, ovvero essa non appaia al Trustee coerente con l’interesse generale del Trust, il Trustee tiene la condotta che gli appare maggiormente consona all’interesse dei Beneficiari.
Il Trustee non è tenuto a esercitare i diritti di informazione e controllo spettanti ai soci di una società nella quale abbia una partecipazione, a meno che sia a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione.
Art. 23) Deleghe del Trustee
Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente (se trattasi di persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti).
Il Trustee, però, potrà delegare a terzi:
- il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
Il Trustee può nominare avvocati e avvalersi di consulenti, legali e non.
La responsabilità del Trustee per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall’art. 25.
Art. 24) Rendiconto
Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'amministrazione e un inventario dei Beni in Trust, con la opportuna documentazione giustificativa.
Il Trustee riferisce informalmente al Guardiano circa l'andamento dei Beni in Trust e, a richiesta del medesimo, gli fornisce l’idonea documentazione giustificativa.
Ove ne sia richiesto dal Guardiano, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato nominato dal Guardiano e compensato dal Trust.
Art. 25) Presupposti della responsabilità risarcitoria del Trustee ed ipotesi di suo esonero da responsabilità; debiti nascenti dall’attività del Trustee
Il Trustee è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di quest'atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati in conformità dell’articolo 23, nei seguenti casi:
- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.
Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato (compresi i notai) all’esercizio della professione da almeno 10 anni, a meno che tale parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.
Quando, in una qualunque operazione, il Trustee abbia informato la controparte che egli sta agendo non in proprio, ma in tale qualità, qualsiasi pretesa di tale controparte nascente da detta operazione potrà essere soddisfatta soltanto per mezzo dei Beni in Trust.
Art. 26) Luogo dell'amministrazione del Trust; sua modifica
Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso il domicilio del Trustee (nel caso in cui si tratti di persona giuridica, presso la sua sede legale). Ogni atto, contabilità e documento inerente al Trust dovrà essere custodito nel luogo dell’amministrazione.
In caso di successione del Trustee, il Trustee subentrante deve senza indugio informare per iscritto il Guardiano ed i Beneficiari Attuali del mutamento del luogo dell’amministrazione del Trust.
Art. 27) Compenso del Trustee
Il compenso del Trustee nominato in questo atto è determinato con atto separato.
Il compenso spettante a chi ricoprirà successivamente l’ufficio di Trustee sarà concordato da costui con il soggetto che lo nomina.
Art. 28) Spese del Trustee
Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Trustee, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Trust e in nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Art. 29) Successione del Trustee
Il Trustee rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
Qualora il soggetto che ricopre l’ufficio di Trustee cessi dall’ufficio stesso per qualunque motivo, l'ufficio di Trustee del Trust è ricoperto:
1) da Chiti Nico, nato a Prato il 13 gennaio 1976 e residente in Agliana, Via XX Settembre n. 24 e Fascinai Lucia, nata a Pistoia il 4 dicembre 1965 e ivi residente in Via Antonelli n. 342 congiuntamente fra loro ovvero da uno solo di essi nel caso in cui l'altro sia già deceduto o incapace, rinunzi o si dimetta;
2) dal soggetto nominato dal Disponente ovvero, in mancanza dal Guardiano, ovvero, in mancanza di Guardiano dalla maggioranza dei Beneficiari Attuali calcolata per capi (con prevalenza del voto del più anziano di essi nel caso di parità di voti), con atto scritto e comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
Laddove il soggetto cui spetti il potere di nomina non effettui la nomina del Trustee subentrante nei 30 giorni successivi a quello in cui si è verificata la causa di cessazione dall’ufficio del Trustee uscente, a detta nomina provvederà, ad istanza del Guardiano ovvero anche di uno solo dei Beneficiari Attuali, il Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia, con atto scritto e comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
L’atto di nomina del Trustee subentrante, da chiunque effettuato, potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Trustee in ordine successivo.
L’accettazione dell’incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità del Trustee, il Guardiano è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio ai Beneficiari Attuali.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Trustee.
Art. 30) Revoca del Trustee
Il Disponente ovvero in mancanza, il Guardiano ovvero, in mancanza di Guardiano, la maggioranza dei Beneficiari Attuali calcolata per capi (con prevalenza del voto del più anziano di essi nel caso di parità di voti), possono in ogni tempo revocare il Trustee con atto scritto e comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Trustee uscente.
Art. 31) Dimissioni del Trustee
Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, con atto scritto e comunicato senza indugio per iscritto al Disponente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
Il Trustee dimissionario resterà, però, in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Trustee.
Art. 32) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee
In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto a un altro soggetto nell’ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto a quest’ultimo e il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sono tenuti:
- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo comparire in dette risultanze pubblicitarie come Trustee di questo Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust e il Libro degli eventi, nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o con i Beni in Trust;
- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
In ciascuno dei casi che precedono:
- le risultanze del Libro degli eventi faranno piena prova della qualità di Trustee;
- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.
Parte III
Il Guardiano
Art. 33) Poteri del Guardiano
Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo atto, che egli eserciterà a propria assoluta e insindacabile discrezione.
Il Guardiano, inoltre:
a) ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non ne venga richiesto dal Trustee;
b) ha il potere di vietare al Trustee, con atto scritto, il compimento dei seguenti atti di amministrazione relativi ai Beni in Trust:
- alienare e costituire in pegno o in usufrutto le partecipazioni nelle società di cui al punto 1) della premessa;
- alienare a qualsiasi titolo o costituire in garanzia gli eventuali immobili che vengano a far parte del trust fund;
c) ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto.
Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, in particolare comunicandogli senza indugio l’intendimento di compiere uno degli atti di cui alla lettera b) e interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.
Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto uno degli atti di cui alla lettera b) nonostante il divieto scritto del Guardiano, quest’ultimo e i Beneficiari Attuali avranno a disposizione i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Art. 34) Compenso del Guardiano
L’ufficio di Guardiano è gratuito.
Art. 35) Spese del Guardiano
Ogni costo sostenuto specificamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Guardiano, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Art. 36) Successione nell’ufficio di Guardiano
Il Guardiano rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
Il potere di nomina del Guardiano spetta al Disponente e, dopo la morte del Disponente ai Beneficiari Attuali a maggioranza calcolata per capi (con prevalenza del voto del più anziano di essi nel caso di parità di voti).
La nomina avverrà con atto scritto e comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
L’atto di nomina del Guardiano potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Guardiano in ordine successivo.
L’accettazione dell’incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Guardiano uscente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità del Guardiano, il Trustee è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente e ai Beneficiari Attuali.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del Guardiano.
Art. 37) Revoca del Guardiano
Il potere di revoca del Guardiano spetta al Disponente e, dopo la morte del Disponente ai Beneficiari Attuali a maggioranza calcolata per capi (con prevalenza del voto del più anziano di essi nel caso di parità di voti), con atto scritto e comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano uscente.
Art. 38) Dimissioni del Guardiano
Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio con atto scritto comunicato per iscritto senza indugio al Disponente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
Il Guardiano dimissionario resterà, però, in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.
Parte IV
Il reddito del Trust; i Beneficiari di Reddito ed i Beneficiari Finali
Art. 39) Nozione di Reddito del Trust
Ai fini del presente atto, per Reddito del Trust si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni in Trust, ivi incluso il prezzo ricavato da eventuali alienazioni compiute dal Trustee durante il periodo in cui il presente Trust ha avuto esecuzione, e
a) percepito dal Trustee, ovvero
b) mantenuto nel patrimonio di società di proprietà del Trust, diretta o per mezzo di fiduciari o di altre società.
Art. 40) Utilizzo del Reddito del Trust
Il Reddito del Trust come definito all’art. 39, assolto ogni costo relativo all’amministrazione dei Beni in Trust e ogni altro costo inerente il Trust, sarà così impiegato dal Trustee:
a) una quota da un minimo del 5% (cinque per cento) a un massimo del 95% (novantacinque per cento) sarà attribuita dal Trustee ai Beneficiari del Reddito;
b) la residua quota di esso sarà accumulata dal Trustee così incrementando i Beni in Trust.
Art. 41) Beneficiari del Reddito
Sono Beneficiari del Reddito, per tutta la durata della loro vita:
a) il Disponente Chiti Giampiero;
b) nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente Trust, il soggetto indicato sub a) muoia :
b1 - per la quota di un terzo (ovvero per la quota del 100% nel caso in cui non vi siano soggetti di cui al punto b2 in vita), il coniuge non legalmente separato del Disponente ovvero, in mancanza di tale soggetto per qualsiasi motivo, il soggetto eventualmente nominato dal Disponente con successivo atto tra vivi;
b2 - per la quota di due terzi (ovvero per la quota del 100% nel caso in cui, mancando il coniuge non legalmente separato del Disponente per qualsiasi motivo, quest’ultimo non abbia provveduto alla nomina di cui alla precedente lettera b1), i figli del Disponente in parti uguali tra loro e con reciproco diritto di accrescimento.
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente Trust, non sia in vita alcuno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), il Trustee accumulerà il reddito senza distribuirlo ad alcuno.
Art. 42) Beneficiari Finali
1. Sono Beneficiari Finali:
a) Chiti Barbara, figlia del Disponente, per la quota di un terzo, sotto la condizione sospensiva che sia vivente alla scadenza del Trust;
b) Chiti Alberto, figlio del Disponente, per la quota di un terzo, sotto la condizione sospensiva che sia vivente alla scadenza del Trust;
c) il coniuge del Disponente, per la quota di un terzo, sotto la condizione sospensiva che sia vivente alla scadenza del Trust e non sia legalmente separata dal Disponente.
2. Nel caso in cui Chiti Barbara muoia prima del termine del Trust, Beneficiari Finali saranno, in parti uguali fra loro, quelli dei suoi figli, compresi quelli naturali e adottivi, che siano viventi e accettino.
Qualora Chiti Barbara non abbia avuto figli ovvero essi siano tutti deceduti o non vogliano accettare, della quota spettante a Chiti Barbara sarà Beneficiario Finale Chiti Alberto.
Qualora Chiti Alberto sia deceduto o non voglia accettare saranno Beneficiari Finali gli eredi di Chiti Barbara.
3. Nel caso in cui Chiti Alberto muoia prima del termine del Trust Beneficiari Finali saranno, in parti uguali fra loro, quelli dei suoi figli che siano viventi e accettino.
Qualora essi siano tutti deceduti o non vogliano accettare, della quota spettante a Chiti Alberto sarà Beneficiario Finale Chiti Barbara.
Qualora Chiti Barbara sia deceduta o non voglia accettare saranno Beneficiari Finali gli eredi di Chiti Alberto.
4. Nel caso in cui al termine del Trust non vi sia, per qualsiasi ragione, un soggetto avente la qualità di coniuge non legalmente separato del Disponente, Beneficiario Finale della quota a tale soggetto spettante sarà il soggetto che il Disponente nominerà con atto tra vivi.
Qualora il Disponente non abbia provveduto a tale nomina Beneficiari Finali di tale quota saranno gli eredi o legatari del Disponente.
Art. 43) Intrasferibilità della posizione giuridica di Beneficiario
La posizione giuridica di Beneficiario di Reddito e quella di Beneficiario Finale non sono trasmissibili né per atto fra vivi né (visto quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 41 e 42, per i quali la posizione giuridica di Beneficiario di Reddito è sottoposta al termine finale dato dalla morte del Beneficiario e quella di Beneficiario Finale risulta sottoposta alla condizione sospensiva della permanenza in vita del soggetto fino alla fine del Trust) per causa di morte.
Art. 44) Potere del Disponente di variare i Beneficiari
Il Disponente si riserva il potere di modificare in qualsiasi momento, con atto fra vivi, i Beneficiari, aggiungendo nuovi Beneficiari e/o eliminando Beneficiari e/o sostituendo Beneficiari.
Art. 45) Bisogni del Disponente e/o dei Beneficiari
Il Trustee è tenuto a valutare periodicamente se il Disponente e/o i Beneficiari abbiano necessità di somministrazione di mezzi finanziari per ragioni che non gli consentano di mantenere l'ordinario tenore di vita.
Qualora si verifichi una di queste circostanze, il Trustee è tenuto a devolvere al Disponente e/o ai Beneficiari o a impiegare direttamente in loro favore, le somme di denaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell’alienazione di Beni in Trust.
Parte V
La destinazione finale dei Beni in Trust
Art. 46) Destinazione finale dei Beni in Trust
Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell'art. 8, il Trustee attribuisce senza indugio i Beni in Trust ai Beneficiari Finali.
Art. 47) Aspetti fiscali della distribuzione
Nel procedere all’attribuzione dei Beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.
  • * *
Trattamento tributario
1. Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, commi 47 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, dal d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008, che sottopongono gli atti istitutivi di trust in quanto "atti costitutivi di vincoli di destinazione", all'imposta sulle donazioni, nel caso di specie il presente atto è soggetto all'applicazione dell'imposta in misura fissa, in quanto le posizioni dei Beneficiari Finali sono sottoposte a condizione sospensiva, come risulta dall'art. 42.
2. Beneficiari Finali del Trust sono infatti i figli del Disponente viventi al termine del Trust e il soggetto che al termine del Trust, avrà la qualità di coniuge non legalmente separato e vivente del Disponente.
3. A i fini di cui sopra e a ogni altro effetto utile i comparenti dichiarano che il valore delle partecipazioni sociali complessivamente trasferite al Trustee è di euro 200.000 (duecentomila).
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su ventisei pagine di sette fogli - io Notaio ho dato lettura in presenza dei testimoni ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.
Viene sottoscritto alle ore dodici e venticinque minuti.

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