Tribunale di Milano del 1988 (13/06/1988)
Ai sensi dell'art. 61 legge n. 312 del 1980, la P.A. è responsabile della mancata adeguata organizzazione del servizio e degli eventuali danni provocati a terzi mentre l'insegnante ha solo una responsabilità interna azionabile, in sede di rivalsa, per le sole ipotesi di dolo o colpa grave. L'art. 61 legge n. 312 del 1980, avendo un valore oltreché sostanziale anche processuale, si rende applicabile anche per le azioni che siano relative a fatti pregressi, ma siano svolte dopo l'entrata in vigore della normativa "de qua".