Se la parte priva dell'udito non sa o non è in grado di leggere
nota1 personalmente l'atto, come prescritto dal primo comma dell'art.
56 l.n. , allora è necessaria la presenza di un interprete, il quale, tra i requisiti richiesti, deve essere persona abituata a trattare col sordo e sappia effettivamente farsi intendere dal medesimo con segni e gesti
nota2.
Non sarà possibile rinunciare ai testimoni, in quanto un soggetto parte non sa leggere.
L'interprete quindi, in linea di massima, non è persona estranea al soggetto privo dell'udito e deve essere in grado di far comprendere al sordo il contenuto dell'atto e comunque deve coadiuvare il notaio nel rapporto con il soggetto privo dell'udito, che non sa o non può leggere.
Note
nota1
La dizione usata dal secondo comma dell'art.
56 l.n. vale ovviamente per entrambe le ipotesi.
top1nota2
L'art.
56 l.n. in questo caso si disinteressa completamente del fatto che la parte sappia o meno sottoscrivere l'atto.
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