Passando ora all’esame dell’art. 2214 cod. civ. risulta che, tra le scritture contabili obbligatorie, sono comprese oltre “
il libro giornale e il libro degli inventari” anche “le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”. Il riferimento riguarda, quindi, solo le scritture contabili e non i documenti.
Vale a dire che nessun obbligo di tenuta e conservazione è disposto per i
documenti che scritture contabili
non sono, come i contratti preliminari di compravendita di immobili.
Insomma, il contratto preliminare redatto per scrittura privata non può essere ricompreso tra le scritture contabili e precisamente tra “
le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”.
Il citato art. 2214 cod. civ., infatti, facendo riferimento alle “
altre scritture” contabili ha riguardo solo alle scritture contabili e non ai documenti quali le scritture private e neppure ai documenti obbligatori (fatture, lettere, telegrammi).