Risoluzione N. 76/E, Chiarimenti in materia di tassazione capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita


Roma, 16 settembre 2016

OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

L’Associazione di categoria istante chiede chiarimenti su quanto illustrato nella circolare 1° aprile 2016, n. 8/E relativamente alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Nel paragrafo 1 della circolare (“Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita”), con riferimento alle polizze vita “miste”, è stato indicato, in linea generale, il valore di riscatto quale riferimento per l’individuazione della parte imponibile della prestazione caso morte.

Tale valore è quello determinabile alla data stabilita nelle pattuizioni contrattuali quale termine specifico per l'erogazione della prestazione (o alla data del decesso, qualora non vi sia un termine espressamente previsto dalle condizioni di polizza).

Nel paragrafo 2 della medesima circolare (“Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte”) vengono trattate le particolari problematiche applicative concernenti le polizze sulla vita con contenuto finanziario che prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti (le “cedole”).

In tale paragrafo, la citata circolare n. 8/E fornisce un esempio numerico in cui, nell’esaminare tali casi specifici, indica un criterio di tipo proporzionale per individuare la parte imponibile (rectius componente finanziaria) delle prestazioni fornite da tali polizze assumendo l’ipotesi di un contratto a premio unico iniziale non scindibile nelle due componenti di copertura di rischio (“finanziario” e “demografico”).

Ciò posto, l’Associazione chiede di conoscere se, nel caso di polizze sulla vita con contenuto finanziario che prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti, trovi applicazione il solo metodo “proporzionale” di determinazione della base imponibile illustrato nel predetto paragrafo 2 della circolare o se possa essere utilizzato, in presenta dei dati necessari, il sistema di determinazione del reddito imponibile illustrato nel paragrafo 1 della medesima circolare.

Soluzione interpretativa prospettata

Atteso che l’esempio in esame prende in considerazione il caso di una polizza con “premio unico”, l’Associazione istante ritiene che “il criterio di attribuzione proporzionale del reddito tra prestazione caso vita (comprensiva delle cedole) e prestazione caso morte trovi applicazione esclusivamente, in tale particolare evenienza, vale a dire nell’ipotesi di polizze sulla vita con prestazioni ricorrenti nelle quali la componente finanziaria e quella demografica non siano distinte, come nel caso esemplificato nella circolare che prevede il versamento di un premio unico iniziale non scindibile nelle due componenti”.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) riscrivono il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, limitando, a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2015), l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.

Tali modifiche sono state oggetto di chiarimento con la circolare 1° aprile 2016, n. 8/E.

In proposito, si ricorda che, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 nel testo vigente prima delle modifiche commentate dalla predetta circolare n. 8/E del 2016, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

A tale riguardo, nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E si precisa che, se l’evento che determinava l’erogazione della prestazione è la morte, l’intero ammontare delle somme corrisposte (quindi comprensivo degli eventuali rendimenti finanziari) non è soggetto a tassazione.

Nel regime previgente, pertanto, l’esenzione dalla tassazione era intesa, con riferimento all’intera somma che risarciva il verificarsi dell’evento morte a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita per il caso di morte dell’assicurato.

I predetti commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando il citato quinto comma dell’articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, hanno limitato la predetta esenzione dall’imposta ai soli capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.

In tale contesto, è necessario, in assenza di esplicite previsioni normative, indicare dei criteri utilizzabili da parte delle imprese assicurative, tenute ad applicare l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per individuare con certezza la parte delle prestazioni erogate caso morte che rappresenti il rendimento finanziario dell’investimento sottostante alla polizza da sottoporre ad imposizione.

A tal fine, nel paragrafo 1 della predetta circolare n. 8/E del 2016 è stato individuato quale criterio principale da utilizzare per l’individuazione della parte imponibile della prestazione, la “differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, come determinato al momento individuato sulla base delle pattuizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte”.

E’ di tutta evidenza che l’adozione di tale modalità di determinazione del reddito imponibile presuppone che sia possibile distinguere i premi riferibili alla copertura del rischio morte e quelli riferibili alla prestazione di tipo finanziario prevista dalla polizza.

Nel paragrafo 2, la circolare in esame si è occupata della particolare fattispecie costituita dalle polizze sulla vita con prestazioni ricorrenti e, in tale ambito, è statofornito un esempio in cui, a fronte di un premio unico di 800 euro, viene corrisposta una prestazione complessiva di 1.800 euro composta da prestazioni ricorrenti (cedole) già erogate nel corso del contratto (450 euro) e dalla prestazione all’atto del decesso (1.350 euro) di cui una parte a copertura del rischio demografico (500 euro) e un’altra parte (850 euro) “per la componente finanziaria determinata in base ai criteri illustrati nel paragrafo 1”.

Con tale esempio sono state fornite indicazioni per fattispecie in cui, in assenza di dati certi circa la riferibilità dei premi versati alle componenti, demografica e finanziaria, della polizza, il premio “unico” di 800 euro deve essere “suddiviso” replicando la proporzione delle due componenti sul valore della prestazione finale.

Tutto ciò premesso, appare opportuno far presente che la circolare in questione illustra una “nuova” normativa fornendo indicazioni su aspetti non dettagliatamente regolati dal Legislatore.

Come è evidente, la prima e la seconda parte della circolare sono, peraltro, strettamente connesse e, quindi, le indicazioni fornite nel primo paragrafo (“Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita”) si applicano anche alle particolari fattispecie (vale a dire, i contratti assicurativi con prestazioni ricorrenti) cui è dedicata la seconda parte, posto che non è stato specificato diversamente.

A dimostrazione di tale impostazione, si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella seconda parte della circolare, nell’illustrare il predetto esempio, è stato rimarcato che la componente finanziaria della prestazione erogata in relazione al decesso presa in considerazione, vale a dire la parte imponibile della prestazione stessa, viene determinata “in base ai criteri illustrati nel paragrafo 1”.

Detto esempio, pertanto, non è in alcun modo indirizzato a far ritenere che, per le polizze con prestazioni ricorrenti, l’attribuzione proporzionale dei premi sia il criterio che gli operatori debbano seguire anche nei casi in cui sia quantificabile, sulla base di dati certi, la ripartizione dei premi fra le due componenti della prestazione erogata in relazione al caso morte.

Conseguentemente, anche nel caso di polizze vita con prestazioni ricorrenti per le quali sia previsto un premio unico, gli operatori, qualora possiedano i dati relativi all’attribuzione dei premi a ciascuna delle due componenti della prestazione sopra illustrate, devono utilizzarli nella determinazione del reddito imponibile.

La tassazione della prestazione complessivamente corrisposta all’atto del decesso dell’assicurato, in tali casi, deve avvenire sulla base dei criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare in esame.

Diversamente, nei casi in cui non sia possibile, sulla base di dati certi, una “ripartizione” dei premi riferibili alle due tipologie di prestazioni delle polizze sopra illustrate (copertura del rischio demografico e investimento finanziario), gli operatori, necessariamente, dovranno applicare il criterio proporzionale, secondo quanto illustrato nell’esempio di cui al paragrafo 2 della predetta circolare n. 8/E del 2016.

Naturalmente tale criterio (proporzionale) dovrà essere adottato anche per il caso di polizze vita senza prestazioni ricorrenti qualora non sia possibile, sulla base di dati certi, la menzionata ripartizione dei premi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Il direttore Generale

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