Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 83


abrogato
[1.I marchi non trascritti, già in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere brevettati entro un anno da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo medesimo decreto.
2.La sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 17 e degli impedimenti di cui all'art. 19, primo comma, deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo dei medesimi marchi non trascritti]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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