Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 8


abrogato
[1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.
(Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.
(Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447)
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).
(Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447)
4. Il rifiuto del riconoscimento nel Regno di detti marchi può essere fatto entro un anno dalla data della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI Les Marques Internationales
(Comma prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e successivamente abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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