Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 86


Degli atti notarili
CAPO IV
Degli atti che si rilasciano in originale; dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme

L'autenticazione delle firme apposte a scritture private, giusta il disposto dell'art. 72 della legge, consiste in un'unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse, senz'altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo.
Il notaro deve attestare che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in conformità di quanto dispone l'art. 1323 del Codice civile, in presenza sua e dei testimoni, ed anche dei fidefacenti, quando siano intervenuti.
Sotto la denominazione di fogli intermedi si comprendono tutti i fogli di cui consti la scrittura, eccetto quello contenente le sottoscrizioni finali.

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