Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 3


La disposizione dell'art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell'art. 165 della legge stessa.
Qualora nella circoscrizione di un Tribunale civile, per modificazioni della tabella indicata dall'art. 4 della legge, il numero dei posti notarili superi quello di 14, potranno essere istituiti mediante decreto reale e previo il parere della Corte o sezione di Corte di appello, il Collegio ed il Consiglio notarile.

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