Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 103


Non può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni nèé assistere alle discussioni:
1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al 3° grado inclusivamente;
2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell'art. 267 del presente regolamento.
La deliberazione, che sia in contravvenzione alle precedenti disposizioni, può essere annullata dal Ministro di grazia e giustizia.
Nei verbali delle adunanze del Consiglio notarile non si deve far menzione che del voto della maggioranza; a richiesta, può anche inserirsi il voto motivato della minoranza.
La deliberazione del Consiglio notarile con la quale viene constatato, agli effetti dell'art. 92 , capoverso ultimo, della legge, il mancato intervento alle adunanze per tre volte consecutive di uno dei suoi membri, è, a cura del presidente, comunicata per estratto all'interessato. Ove questi, entro un mese dall'avuta comunicazione, non faccia pervenire al Consiglio alcuna giustificazione, o si reputi insufficiente quella che fu data, il Consiglio lo dichiara dimissionario, salvo il ricorso dell'interessato al Tribunale civile, il quale provvederà in Camera di Consiglio.

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