La condizione, intervenendo sulla efficacia del contratto, assume rilevanza anche ai fini fiscali sia delle imposte sui redditi, sia dell’imposta sul valore aggiunto e di registro.
Imposte sui redditi
Nel caso di contratto ad effetti
traslativi sospensivamente
condizionato, cioè contenente una condizione sospensiva che sospende e rinvia ad un momento successivo il trasferimento del bene per la determinazione e pagamento delle imposte sui redditi, occorre
distinguere tra operazione intervenuta tra
privati e quella effettuata nell’ambito di un’
impresa commerciale:
- se l’operazione è effettuata tra privati il provento appartiene alla categoria dei redditi diversi (art. 67, D.P.R. n. 917/1986) e va tassato nel periodo d’imposta nel quale il corrispettivo è effettivamente percepito (principio di cassa);
- se l’operazione è effettuata nell’ambito dell’impresa per l’imputazione dei costi e ricavi si applica il principio di competenza e non quello di cassa. Di regola l’esercizio di competenza cui imputare i costi ed i ricavi coincide con il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento giuridico del bene, indipendentemente dal momento in cui è corrisposto (in tutto o in parte) il prezzo della cessione. Di conseguenza nel contratto traslativo sospensivamente condizionato (in cui il trasferimento giuridico del bene è successivo alla conclusione del contratto) l’esercizio di competenza dei ricavi e dei costi sarà, di norma, quello successivo alla conclusione del contratto in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene (art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986). In concreto è possibile determinare lo spostamento dell’esercizio di competenza apponendo delle condizioni sospensive, anche se l’Amministrazione finanziaria guarda con sospetto tali pattuizioni. In qualche caso considera fiscalmente irrilevante e di mero stile l’apposizione di condizioni sospensive, ad esempio quella apposta in una compravendita immobiliare ove il trasferimento della proprietà era sospensivamente condizionato alla trascrizione del contratto nota1.
IVA
Se il contratto traslativo
sospensivamente condizionato è concluso tra soggetti IVA, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono gli effetti traslativi del contratto, salvo che anticipatamente sia emessa fattura o l’acquirente paghi il corrispettivo, ovvero per i beni
mobili sia trascorso un anno dalla consegna o spedizione (art. 6, D.P.R. n. 633/1972).
Se il contratto traslativo prevede una condizione risolutiva, il momento
impositivo si verifica
immediatamente (in ragione del trasferimento) ed il venditore è obbligato ad emettere fattura, incassare l’IVA dovuta e riversarla all’Erario.
Se
successivamente alla registrazione della fattura si avvera la condizione ed il trasferimento viene meno (in tutto o in parte) con conseguente obbligo di restituire il corrispettivo è possibile (facoltà e non obbligo) procedere ad una
variazione in diminuzione senza limiti di tempo. Per effettuare la variazione in diminuzione, il cedente deve emettere una
nota di accredito a favore dell’acquirente indicando l’ammontare della variazione e relativa imposta e gli estremi della fattura originaria (art. 26, D.P.R. n. 633/1972).
Note
nota1
Nota Min. 10 dicembre 1977, n. 8/1209.
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La condizione: definizione