Regime fiscale dei contratti soggetti a condizione sospensiva meramente potestativa



In deroga al principio civilistico che li considera nulli, gli atti soggetti a condizione sospensiva meramente potestativa, cioè che è indifferente compiere, sono soggetti ad imposta:
  • proporzionale se dipendono dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore;
  • fissa se dipendono dalla mera volontà del venditore o del debitore (art. 27, comma 4, D.P.R. n. 131/1986) (anche se civilisticamente sono considerati atti nulli, cfr. art. 1355 cod. civ.).

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