La liquidazione concorsuale ha luogo ogniqualvolta l'erede beneficiato opti per essa (
artt.495 e
503 cod.civ.),
preferendola alla più snella procedura di liquidazione individuale nota1, ovvero quando creditori ereditari o legatari abbiano proposto opposizione, a mente dell'
art.498 cod.civ. , alla liquidazione individuale intrapresa dall'erede. La modalità concorsuale evidentemente offre a creditori e legatari maggiori garanzie relativamente al rispetto dei diritti di ciascuno ed alle eventuali cause legittime di prelazione che possono essere vantate
nota2 .
E' anche possibile che vi sia una pluralità di eredi beneficiati: in questo caso l'art.
504 cod.civ. prevede che
ciascuno di essi possa decidere di promuovere la liquidazione concorsuale. A tal fine occorrerà che egli convochi i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti di cui al II comma dell'
art.498 cod.civ.. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Quanto all'opposizione, essa deve, ex art.
498 cod.civ. , essere notificata all'erede beneficiato nel termine di un mese previsto dall'
art.495 cod.civ. (il cui dies a quo decorre dalla trascrizione di cui all'art.
484 cod.civ. )
nota3.
La semplice notificazione determina un duplice obbligo per l'erede beneficiato: da un lato egli non può eseguire pagamenti, dall'altro deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.Gli aspetti procedurali della modalità liquidatoria in parola saranno oggetto di separata disamina.
Note
nota1
Occorre tuttavia che non siano state intraprese ad opera di alcun creditore azioni esecutive, a meno che l'erede beneficiato non avesse, anteriormente, espresso l'intento di procedere alla liquidazione concorsuale, inviando ai creditori avviso raccomandato contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito (Cass. Civ. Sez. II,
5182/84 ).
top1nota2
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.330.
top2nota3
L'opposizione e la relativa notifica devono essere compiute entro il termine indicato dall'
art.495 cod.civ. ; una opposizione tardiva non obbligherebbe perciò l'erede a seguire la procedura concorsuale, essendo solo tenuto a rispettare (pena il risarcimento del danno arrecato) l'eventuale precedenza della richiesta dell'opponente sugli altri creditori, pur restando fermi i pagamenti individuali già effettuati dal debitore (così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, vol.XII, t.1,1977, p.479).
top3Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981