Legge del 2017 numero 205 art. 1 - commi da 701 a 800


701. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la parola: « quattrocento » è sostituita dalla seguente: « trecentocinquanta ».
702. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della giustizia.
703. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.
704. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.
705. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del CNEL.
706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti concernenti i rimborsi di cui al comma 705.
707. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 289 è abrogato;
b) al comma 290, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
“Art. 8-bis (Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri” ».
708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro ».
710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »;
b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».
711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »;
b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, »;
c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».
712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni ».
713. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.
714. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
715. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « nonché per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
717. Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
718. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 43-ter (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ».
719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ».
721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 720.
722. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 ».
723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723.
725. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.
726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
727. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».
728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 731.
733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
734. Nei comuni di cui al comma 733 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.
735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 ».
736. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018 » e, nel secondo periodo, le parole: « fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 »;
b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a decorrere da» la parola:« febbraio» è sostituita dalla seguente: « giugno » e dopo le parole: « di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11 »;
c) al comma 16, primo periodo, le parole: « e comunque fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque fino all'anno d'imposta 2018 ».
737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro ».
740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».
741. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche ».
742. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis è abrogato.
743. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
744. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »;
c) il comma 4 è abrogato.
745. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subìto nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.
747. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie » sono soppresse.
748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
749. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».
750. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
751. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: « degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto » sono sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »;
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ».
752. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 765 per la successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo.
753. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».
754. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro »;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ».
755. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
756. Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
757. Al fine di assicurare, con continuità, il regolare svolgimento delle attività concernenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle attività delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
759. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia » sono sostituite dalle seguenti: « le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara »;
b) le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, »;
c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza ».
761. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2».
762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.
763. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
764. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.
765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.
766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.
767. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.
768. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; ».
769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Assicurazioni contro gli eventi calamitosi 11-bis Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliaria d uso abitativo.».
770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
772. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
773. Per le finalità di cui al comma 771 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.
774. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 773.
775. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:
(omissis)
776. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775;
b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.
777. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2020 »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2019 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 »;
2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».
779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.
780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.
783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
784. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati dall'avanzo di amministrazione » sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio ».
787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggio-bilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo » sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati ».
792. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.
797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

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