Legge del 2014 numero 190 art. 1 - commi da 601 a 735




601. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».
602. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonché la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO è integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO è conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
604. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.
605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
606. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».
607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.
608. La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 607, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005.
609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».
610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».
611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».
616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
618. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, previa intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054, dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.
620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento dell'Autorità portuale di Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h), e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.
623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.
628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;
b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;
d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.
632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio.
(Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, dall’ art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2015, n. 187, e, successivamente, dall'art. 1, comma 7, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
633. Nei confronti dei cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)
634. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
635. Per le medesime finalità di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
637. Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento»;
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
2) l'articolo 5-bis è abrogato;
3) all'articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis è abrogato;
4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.
638. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
(Alinea così modificato dall’ art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225)
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione;
(Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 2, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225)
c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio,»;
d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.
642. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2016, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016;
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.
645. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’ articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.
647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
648. Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
[649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 920, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
650. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.
651. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
652. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.
653. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 654, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall’aggiudicatario.
654. La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 653, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, è composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.
655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.
656. È riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.
657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
658. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.
660. La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
661. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».
662. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015».
663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 662.
664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dall’ art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, dall’ art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 637, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
668. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».
669. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».
670. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
671. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 801, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
672. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla preadesione - IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».
673. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.
676. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
677. Parte delle risorse di cui al comma 676, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, può essere destinata per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell’occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
678. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».
680. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
681. Per le finalità di cui al comma 680, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
682. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) è abrogata;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
d) al comma 6:
1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».
683. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
684. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
(Comma così modificato dall’ art. 6, comma 12-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 10-quinquies, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172)
685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
688. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
689. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
690. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.
691. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015».
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
693. I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all’articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.
694. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro per l’anno 2014, di 25 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire l’opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l’anno 2016.
695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l’anno 2014. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all’effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
696. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
697. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati nell’allegato n. 10 alla presente legge, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
698. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 697 è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l’anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari, nell’anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l’anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
700. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del presente comma è autorizzata l’istituzione di apposita contabilità speciale».
701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.
703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità e sull’impiego dell’80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell’ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione territoriale, di seguito denominato «Autorità politica per la coesione», in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica per la coesione, è istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l’indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l’analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l’adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l’anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall’Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
d) nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l’Autorità politica per la coesione può sottoporre all’approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità politica per la coesione, dispone l’assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilità del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
g) successivamente all’approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l’Autorità politica per la coesione coordina l’attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all’articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all’approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell’effettiva realizzazione degli stessi, l’Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L’Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell’economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell’attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l’articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall’Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all’esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera l), ove compatibili.
704. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
705. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso.
706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 703 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall’assegnazione, i piani possono essere adottati in via definitiva.
707. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
709. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall’applicazione del comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell’attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».
712. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015.
713. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «di importo superiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «delle società del gruppo Equitalia ovvero»;
b) al comma 10-ter, dopo le parole: «sempre avvalendosi» sono inserite le seguenti: «delle società del gruppo Equitalia ovvero».
715. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
716. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.
717. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni di euro per l'anno 2016, di 612,957 milioni di euro per l'anno 2017, di 388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni di euro per l'anno 2019, di 259,934 milioni di euro per l'anno 2020, di 234,823 milioni di euro per l'anno 2021, di 234,519 milioni di euro per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro per l'anno 2023 e di 235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
(Lettera modificata dall’ art. 1, comma 6, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’ art. 1, comma 631, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 5, comma 1, n. 1), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e dall’ art. 1, comma 2, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;
(Lettera modificata dall’ art. 1, comma 6, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall’ art. 1, comma 631, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e dall’ art. 1, comma 2, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
(Lettera modificata dall’ art. 1, comma 6, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall’ art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 5, comma 1, n. 2), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e dall’ art. 1, comma 2, lett. c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
719. Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
720. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 135 milioni di euro per il 2015, di 100 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
721. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
722. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
723. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.
724. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
725. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione.
726. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini».
727. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
729. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
730. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
731. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’ articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
732. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell’ autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell’approvazione, con risoluzione, dell'apposita relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
733. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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