Legge del 2014 numero 154 art. 5


DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 345/2013, RELATIVO AI FONDI EUROPEI PER IL VENTURE CAPITAL, E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 346/2013, RELATIVO AI FONDI EUROPEI PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;
e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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