Legge del 2009 numero 69 art. 15


FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER I SERVIZI TURISTICI
1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

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