Legge del 1996 numero 52 art. 56


Fondo di rotazione
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (97), intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea.
Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono erogati previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.
Il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea.
Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalità indicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.

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