Legge del 1996 numero 52 art. 4


Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (8), le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989 (8).

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