Legge del 1996 numero 108 art. 6


1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 501.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1996 numero 108 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti