Legge del 1991 numero 266 art. 3


Organizzazioni di volontariato
E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse
svolta.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1991 numero 266 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti