Legge del 1974 numero 109 art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;
b) convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;
c) protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 29 gennaio 1964;
d) protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.

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