La legittimazione passiva di chi si serve dell'animale (responsabilità per danno cagionato da animali)




Quanto alla legittimazione passiva del soggetto che utilizzi l'animale senza esserne proprietario, possono essere individuate le seguenti ipotesi di rapporto di utenza:

1) Mezzadro e soccidiario. La S.C. ha affermato la responsabilità esclusiva del mezzadro per il danno cagionato dall'animale che fosse da questi utilizzato, essendo irrilevante il fatto che il proprietario dividesse col mezzadro la responsabilità delle scorte del fondo (Cass. Civ. Sez. III, 13016/92 ). Analogamente, il soccidario risponde dei danni arrecati dagli animali a lui affidati, sempre che essi non siano usciti dalla sfera della sua materiale disponibilità.

2) Mero possessore. Qualora si verifichi un furto, è chiamato a rispondere il possessore arbitrario dell'animale, ciò quand'anche non vi sia stato alcun affidamento da parte del proprietario. Quest'ultimo risulta liberato dalla responsabilità ogni volta che dimostri o denunzi il furto, anche se egli non possa indicare la persona alla quale risale l'illecita sottrazione. Il furto non è idoneo a concretare un'ipotesi di fortuito giuridicamente rilevante se le bestie sono lasciate libere di vagare, poiché in tale situazione la sottrazione non può considerarsi un evento straordinario ed assolutamente inevitabile.

3) Affidatario per ragioni di cura, governo, mantenimento. La posizione dell'affidatario per motivi di cura, governo e mantenimento è controversa. Secondo un primo orientamento, riscontrabile principalmente nella giurisprudenza di merito, il trasferimento della responsabilità avviene ogniqualvolta esista, nei confronti dell'animale, una relazione di fatto dalla quale il soggetto tragga un utile sotto forma di compenso (custode professionale, veterinario, ecc.). Viceversa, la Suprema Corte, rilevando che tale soggetto non trae dalla custodia alcuna utilità diretta, ma si limita a prestare un servizio al proprietario, ha affermato che la responsabilità ex 2052 cod. civ. non passi al terzo, cui l'animale sia affidato per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento (cfr. Cass. Civ. S. Unite, 11173/95 ).

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