Massima
1° pubbl. 9/09
Nel caso di fusione o scissione di cooperative l’esperto o gli esperti che devono redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art.
2501-sexies cod. civ. sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art.
2409-bis cod. civ..
Se la società incorporante, o una di quelle risultanti dalla fusione o scissione, sia una società cooperativa alla quale si applichino le norme delle s.p.a., l’esperto o gli esperti devono essere designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Trova infatti piena applicazione, anche in materia di fusione o scissione, il richiamo operato dall’art.
2519 cod. civ. alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.