Codice Civile art. 2519


NORME APPLICABILI
1. Alle societa' cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa' per azioni.
2. L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
L' atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l' iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell' articolo 2330.
Gli effetti dell' iscrizione e della nullità dell' atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.)

Prassi collegate

  • Quesito n. 133-2006/I, Ricostituzione del capitale sociale di cooperativa ed esclusione del socio
  • Quesito n. 92-2006/I, Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa
  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl

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