E' soltanto con l'accettazione (
art.459 cod.civ.) che l'eredità viene acquisita al patrimonio del chiamato. Costui può scegliere infatti se assumere la qualità di erede, ciò che implica conseguenze non soltanto patrimoniali, ma anche di ordine morale in relazione al complesso della personalità del defunto, ovvero farvi rinunzia, con ciò rimarcando il proprio distacco rispetto al de cuius, non essendo in tal caso tenuto a rispondere dei debiti ereditari
nota1 .
L'accettazione può essere
pura e semplice ovvero assistita dal
beneficio dell'inventario (
art.470 cod.civ.). In forza della prima ha luogo la confusione tra patrimonio dell'erede e quello già facente capo al defunto: se i debiti ereditari sorpassano le attività l'erede dovrà farvi fronte con i propri beni. Con la seconda invece si produce la separazione tra i due compendi patrimoniali: l'erede non risponderà delle passività ereditarie se non nei limiti della capienza dell'asse ereditario (n.2
art.490 cod.civ. ). In ogni caso l'effetto finale è comunque analogo: l'acquisto dell'eredità da parte del chiamato
nota2 .
L'accettazione pura e semplice consta di varie figure, la cui natura giuridica è eterogenea: sottoporremo a distinto esame
accettazione espressa, accettazione tacita e c.d. accettazione presunta (si vedano gli artt.
art.475,
art.476 cod.civ.. Una delle figure comprese in quest'ultima fattispecie (e precisamente la situazione del chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari e non compia l'inventario nel termine di legge:
art.485 cod.civ.) è in effetti da considerare, unitamente ad altri casi (si pensi all'acquisto dell'eredità da parte dello Stato di cui all'
art.586 cod.civ. ed alla condotta del chiamato che sottragga beni ereditari prevista dall'
art.527 cod.civ.) quale ipotesi di
acquisto dell'eredità senza accettazione.. La distinzione delle varie figure è netta anche a livello di natura giuridica (cfr., in tema di differenza tra accettazione tacita ed acquisto senza accettazione, Cass. Civ., Sez. II,
21348/2014).
Tratteremo infine dell'eventuale
impugnazione dell'accettazione (per errore, violenza, dolo, incapacità di agire) nonchè della
perdita del diritto di accettare che può avere luogo in esito al decorso del termine prescrizionale o decadenziale.
Note
nota1
Prestipino, Delle Successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.223; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.72.
top1nota2
Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.178.
top2Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
- SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994