Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21348 (09/10/2014)



In tema di successioni mortis causa, l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 c.c. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 c.c., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del de cuius, ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.

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