Accettazione tacita e accettazione "presunta" di eredità: la differenza delle fattispecie di cui agli artt. 476 e 527 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21348 del 9 ottobre 2014)
In tema di successioni mortis causa, l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 c.c. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 c.c., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del de cuius, ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.