Impugnative della transazione




La transazione si qualifica per l'assoluta peculiarità del sistema delle impugnazioni, assai divergente rispetto ai principi in materia di contratto in genere.

In particolare il codice civile prevede al I° comma dell'art.1972 la nullità della transazione afferente ad un contratto illecito ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo, mentre il II° comma della stessa norma collega alla stipulazione di una transazione afferente ad un contratto altrimenti nullo la semplice annullabilità dell'accordo transattivo.

E' del pari annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 cod.civ.  ).

La transazione che abbia luogo in relazione ad una lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia, è ancora una volta annullabile (art. 1974 cod.civ.  ).

Ai sensi dell'art.1971   cod.civ., se una delle parti era consapevole della temerarietà della propria pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.

Con riferimento ai vizi della volontà, mentre non si fa eccezione alle regole generali relativamente alla rilevanza di dolo e violenza (dovendosi reputare applicabili le norme previste per il contratto in genere: cfr. artt. 1425 e ss. cod.civ.), per quanto invece attiene all'errore vengono apportate significative deroghe rispetto alle disposizioni ordinarie.

Premesso che l'errore ostativo può esser causa di annullamento del contratto e che l'errore materiale è suscettibile di rettifica  ai sensi dell'art. 1430 cod.civ., verificheremo la speciale disciplina approntata per la transazione dall'art. 1969 cod.civ. in tema di errore di diritto.

Dovremo inoltre mettere a fuoco anche il problema dell'errore di fatto, che, al contrario, non è oggetto di alcuna specifica disposizione.

Il tema della risolubilità del contratto di transazione si palesa particolarmente complesso: da un lato, in tema di risoluzione per inadempimento, una norma specifica  viene a distinguere, a seconda che la transazione sia semplice ovvero novativa (art. 1976 cod.civ. ); dall'altro v'è chi nega l'applicabilità del rimedio della risoluzione per l'ipotesi della sopravvenuta eccessiva onerosità.

Infine, ai sensi dell'art. 1970 cod.civ., il contratto di transazione non può essere impugnato per causa di lesione .

 

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Impugnative della transazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti