Elementi essenziali (compravendita)




Come per tutti i contratti, anche per la compravendita è possibile, concretando la prescrizione generale di cui all'art.1325 cod.civ., riferire partitamente della formazione dell'accordo negoziale, delle ipotesi in cui esso debba indispensabilmente rivestire uno speciale formalismo ad substantiam, dell'elemento causale nonchè, più specificamente, dell'oggetto dello scambio.

Con riferimento a tale ultimo elemento occorre operare una distinzione. Il codice civile disciplina in maniera specifica alcune specie di vendita in considerazione dell'oggetto, la cui rilevanza diviene speciale proprio in funzione di tale normativa (si pensi alla vendita di beni mobili, a quella di beni immobili, alla cessione onerosa di azienda, di eredità, di cose generiche, di cose altrui, di cosa futura). La disamina di queste figure verrà pertanto condotta analiticamente in relazione alle norme che il codice civile dedica a ciascuna di esse. In sede di trattazione generale dell'oggetto della vendita, assumeremo invece in esame le specifiche conseguenze della deduzione sotto lo schema della vendita di alcuni oggetti, quali il diritto di proprietà, i diritti reali di godimento, le universalità di mobili, la posizione contrattuale, la partecipazione sociale, la semplice aspettativa afferente ad un diritto condizionato.

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