Disciplina della vendita a prova



L'art. 1521 cod.civ. espressamente dispone al I comma che la disciplina della vendita a prova debba essere ricavata da quella dettata in generale per la condizione.

A rigore, una volta qualificata la verifica della sussistenza delle caratteristiche da provare in chiave di presupposto volontario di efficacia (e non di condizione, come tale avente a che fare con un accadimento futuro ed incerto) dovrebbero scaturire alcune notevoli conseguenze. Più in particolare, non essendo in questione alcun evento futuro, non si dovrebbe parlare di una situazione giuridica corrispondente all' aspettativa, né di una situazione di pendenza in senso tecnico. L'atto dovrebbe essere considerato pienamente efficace o inefficace fin dall'inizio, senza tuttavia che si potesse fare ricorso a meccanismi di retroazione degli effetti: l'efficacia del negozio si dovrebbe reputare prodotta immediatamente oppure mancante definitivamente, secondo che l'evento presupposto si fosse avverato o meno. Infatti, per quanto attiene al presupposto, gli effetti o sono già sussistenti ovvero sono mancanti: si tratta soltanto di una questione di prova.

Nulla di tutto ciò: stante il chiaro disposto della norma, occorre ritenere che nell'ipotesi in cui la prova abbia avuto esito positivo il contratto debba reputarsi efficace fin dall'inizio. Al contrario, nel caso di esito negativo della prova, la vendita dovrà essere considerata inutile e dunque caducata fin dalla sua stipulazione nota1.

Analogamente risulteranno applicabili le disposizioni in materia di aspettativa, di alienazione del diritto sottoposto a condizione, etc..

Si è giunti addirittura a ritenere che, se la prova sia mancata per causa imputabile alla parte che poteva dirsi avere interesse contrario al verificarsi dell'evento condizionale, l'altra parte del contratto possa giovarsi della finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 cod.civ. nota2.

Note

nota1

Agli effetti pratici della disciplina della figura è certo che l'efficacia del contratto deve essere regolata come nel caso di una condizione propria: Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.416.
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nota2

Di questa opinione Greco e Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.423.
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Bibliografia

  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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