Decreto Presidente Repubblica del 2012 numero 137 art. 1


CAPO I Disposizioni generali (DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2012 numero 137 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti