Decreto Presidente Repubblica del 2012 numero 137 art. 9


CAPO II Disposizioni concernenti gli avvocati (DOMICILIO PROFESSIONALE)

1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

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