abrogato[COMMISSARIO AD ACTA] [I termini previsti dagli articoli 9 e 15 per provvedere in ordine alle richieste di alienazione e di conferimento in concessione o mediante convenzione sono perentori.
In caso di inerzia del Soprintendente regionale, il Ministro provvede a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario ad acta che delibera entro trenta giorni.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro non provveda alla nomina del commissario ad acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]