Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 19
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abrogato[IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO DELLO STATO] [Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto. La richiesta di autorizzazione è presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica. Il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, relative all'esercizio del diritto di prelazione. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e d). Le misure di conservazione sono prescritte dal Soprintendente con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare: a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione; b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie; c) i magazzini; d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante; e) le stalle; f) i poligoni di tiro e le aree addestrative. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il Soprintendente regionale può disporre l'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico-artistico. D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]